STATUTO
TITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
E' costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata " Associazione
Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma (di seguito A.S.D. Atletica Asi Roma)
"
Art. 2
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma ha sede in Roma via
Edmondo De Amicis 2.
Art. 3
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma (di seguito A.S.D.
Atletica Asi Roma) si propone di:
- sviluppare e diffondere attività sportive connesse alla disciplina dell'
atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei
soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di
ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e
la pratica della citata disciplina.
- realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere le attività
sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera mediante la
partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, gare, meeting, campionati e
mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad
incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo,
specialmente dilettantistico;
- svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di
impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta
disciplina sportiva
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento
nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;
- promuovere e favorire l'organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo
sport senza limiti di età;
- svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del
caso, la gestione di un posto di ristoro.
- aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che, con espressa delibera
del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi
sociali;
Art. 4
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma non ha scopi di lucro
e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre
finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale. Durante la vita
dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo
indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, come stabilito dalle norme vigenti.
Art. 5
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Asi Roma accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché
agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e
dell'Alleanza Sportiva Italiana, ente di promozione sportiva alla quale intende
affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli
organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le
decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le
vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli
statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella
parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti
tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali e del
proprio presidente nell'ambito delle assemblee provinciali e nazionali dell'ente
di promozione di appartenenza.
Art. 6
L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle
cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare
il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attività.
TITOLO 2 - SOCI
Art. 7
Possono far parte dell'A.S.D. Atletica Asi Roma le persone fisiche che ne
facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero.
I soci si distinguono in:
a) soci onorari
b) soci fondatori
c) soci atleti
Sono soci onorari quelle persone alle quali l' A.S.D. Atletica Asi Roma deve
particolare riconoscenza, che abbiano contribuito in maniera significativa allo
sviluppo dell'atletica leggera, e che abbiamo conseguiti importanti traguardi
sportivi in questa disciplina, essi vengono nominati dall'Assemblea dei soci su
proposta del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti C.D.). I soci onorari hanno il
diritto di partecipare a tutte le manifestazioni di vita sociale.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione della stessa
essendosi iscritti il 16 gennaio 2007. e ad oggi risultino soci con regolare
contribuzione sostenuta e versata.
Sono soci atleti coloro che condividono le finalità dell'Associazione ed
intendono partecipare all'attività della stessa, avendone diritto, e usufruire
delle strutture e dei servizi realizzati, e che svolgono l'attività sportiva
dilettantistica dell'atletica leggera nell'ambito dell'Associazione; essi
debbono aver superato l'accertamento alla idoneità fisica prevista dalle norme
sanitarie vigenti. La richiesta di adesione è libera e presentata nelle sedi
dell'Associazione su di un apposito modulo. L'ammissione è deliberata dal C.D.
con decisione inappellabile.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore
che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei
confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell'associato minorenne.
Art. 8
Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo
Statuto e i regolamenti sociali e si impegna a rispettare, con lealtà e
disciplina, le norme che regolano lo sport, partecipare alle attività e alle
manifestazioni sociali contribuire alle necessità economiche sociali, non adire
altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri
diritti ed interessi e per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la
risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletate
nell'ambito dell'Associazione Sportiva.
Inoltre, ogni socio deve essere dotato di una irreprensibile condotta morale,
civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi
a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi
della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto
collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma
d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva
della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione
Italiana Atletica Leggera, dell'Alleanza Sportiva Italiana e di tutti i loro
organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al
rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Art. 9
La qualità di socio si acquisisce con il pagamento di una quota annua, il cui
importo è fissato annualmente dal C.D. dell'Associazione, che vale dal 1
settembre al 31 agosto dell'anno successivo. I soci avranno diritto di
frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti e i servizi gestiti
dall'Associazione. Le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso e non
sono trasferibili. Non è ammessa l'iscrizione di soci con rapporto temporaneo.
Art. 10
A carico dei soci ordinari possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
a. Ammonizione;
b. Sospensione dall'Associazione a tempo indeterminato;
c. Perdita della qualifica di socio.
In particolare, la qualifica di socio si perde per:
c1. recesso da presentarsi al Segretario per iscritto entro il mese di settembre
di ogni anno o per decesso;
c2. scadenza del periodo coperto dalla quota associativa;
c3. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza prevista per il
pagamento delle quote sociali, salvo casi particolari che saranno esaminati dal
C.D.;
c4. radiazione che viene pronunciata nei confronti del socio che si sia reso
colpevole, entro e fuori la sede sociale, di danni materiali all'Associazione,
di azione disonorevole o che con la sua condotta costituisca ostacolo
all'attività ed al buon andamento della vita dell'Associazione;
c5. aver riportato condanne per delitto doloso;
c6. aver compiuto atti contro il presente Statuto e i regolamenti emanati dal
C.D..
Per l'adozione e l'applicazione di tutti i suddetti provvedimenti è competente
il C.D.. La decisione viene comunicata entro 30 giorni per iscritto
all'interessato ed esposta nelle sedi dell'Associazione. Il socio a cui è stato
inflitto uno dei suddetti provvedimenti, qualora li ritenesse ingiusti, può
presentare ricorso alle Autorità Competenti. Il ricorrente rimane sospeso da
ogni attività.
Il socio escluso per morosità potrà essere riammesso alla vita associativa
dietro pagamento delle quote arretrate.
Il socio radiato non potrà più essere ammesso all'Associazione.
TITOLO 3 - ORGANI SOCIALI
Art. 11
Gli organi sociali sono:
1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
Art. 12
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata
e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da
essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti. Dell'Assemblea dei soci fanno parte:
- i soci fondatori;
- i soci onorari;
- i soci atleti.
Per partecipare all'Assemblea i soci debbono essere in regola con il pagamento
delle quote al momento della convocazione della stessa. Il Presidente
dell'Assemblea è il Presidente del C.D. che verrà assistito da un segretario da
lui designato. La commissione dei verifica poteri e di scrutinio, se necessario,
per le votazioni è nominata dal C.D. Nella assemblea con funzione elettiva in
ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra
i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
I soci fondatori e atleti hanno voto deliberativo. L'Assemblea dei soci è
sovrana.
L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque,
in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Ogni socio fondatore, e atleta maggiorenne, qualunque sia il suo rapporto con
l'Associazione, ha diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un'altro
socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. I soci onorari non
hanno diritto al voto e non pagano nessuna quota. Il diritto di voto
nell'assemblea dei soci verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla
prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
L'Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza in prima
convocazione della metà dei soci regolarmente iscritti; in seconda convocazione,
che potrà tenersi anche lo stesso giorno, ma almeno un'ora dopo la prima
convocazione, con la maggioranza dei soci regolarmente iscritti.
L'Assemblea dei soci viene convocata, dal Presidente, almeno una volta l'anno
entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio dell'Associazione.
L'avviso di convocazione - contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo
dell'Assemblea - viene esposto nelle sedi dell'Associazione almeno 30 giorni
prima della data fissata.
L'Assemblea dei soci delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sulle
attività dell'Associazione, ne stabilisce gli indirizzi generali sia in sede
amministrativa che gestionale. Particolarmente provvede alla nomina del
Presidente e dei membri del C.D. . Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, si
verifichi la perdita della qualifica di socio di chi ricopre le cariche sociali,
si provvedo entro 60 giorni alla nomina del sostituto che rimane in carica fino
al termine del mandato del suo predecessore.
Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono esposte nelle sedi
dell'Associazione per i 15 giorni successivi all'approvazione delle stesse
L'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al C.D. da almeno la metà più
uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto
della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la
convocazione è atto dovuto da parte del C.D.. La convocazione dell'assemblea
straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il
consiglio direttivo.
L'assemblea straordinaria è convocata con lettera raccomandata inviata almeno 10
giorni prima della data di adunanza.
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e
modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali
immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora
la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la
gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di
liquidazione.
Art. 13
Il Presidente dirige, per delega, l'Associazione e ne controlla il funzionamento
nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale
rappresentante, avendone la firma sociale.
Potrà, inoltre, rappresentare l'Associazione presso le autorità amministrative e
giudiziarie di qualsiasi natura e grado, richiedere autorizzazioni e licenze di
qualsiasi genere. Il Presidente rimane in carica per cinque anni, salvo i casi
di decadenza anticipata, ed è rieleggibile. La carica di Presidente viene
assegnata, per il primo mandato, ad un membro deciso tra i soci fondatori.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente delega al Vice Presidente il
diritto di presiedere il C.D. e l'Assemblea dei soci e lo svolgimento delle
proprie funzioni. In particolari circostanze, il Presidente può delegare, con
apposito atto scritto, un membro del Consiglio Direttivo alla legale
rappresentanza dell'Associazione per specifici atti.
Art. 14
Il C.D. è composto da tre a sette membri ed è presieduto dal Presidente
dell'Associazione che ne è membro di diritto.
Il C.D. elegge tra i suoi membri, alla prima riunione, il Vice Presidente ed il
Segretario. Il Presidente divide tra i rimanenti consiglieri gli altri compiti.
Il C.D. è convocato, dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte
l'anno e deve essere convocato almeno una volta l'anno entro il mese di aprile
per l'approvazione del bilancio dell'Associazione, redatto secondo le leggi
vigenti. L'avviso di convocazione - contenente l'ordine del giorno, la data e il
luogo dell'Assemblea - viene esposto nelle sedi dell'Associazione almeno 10
giorni prima della data fissata o mediante raccomandata da inviarsi dieci giorni
prima della data fissata.
Il C.D. è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei
consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità
prevarrà il voto del presidente.
Le deliberazioni assunte dal C.D. sono esposte nelle sedi dell'Associazione per
i 15 giorni successivi all'approvazione delle stesse.
In caso di urgenza, il C.D. è convocato con lettera raccomandata inviata almeno
3 giorni prima della data di adunanza, su richiesta di almeno un terzo dei
consiglieri o per casi di necessità stabiliti dal Presidente.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta
all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui
all'art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero
rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni
dell'assemblea dei soci.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo
stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima
diffusione.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla
Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative
che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità
previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della
Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o
di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a
squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un
anno.
Il C.D. dura in carica cinque anni, salvo i casi di decadenza anticipata, ed i
membri possono essere rieletti senza alcuna limitazione.
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a
mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i
rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del
primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a
condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite
dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che
abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi
componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del C.D. a svolgere i suoi
compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla
nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile
successiva.
Il C.D. dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o
per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti,
compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata
immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo
C.D. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla
gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno
svolte dal C.D. decaduto.
Art. 15
Le cariche sociali si ottengono per elezione nel rispetto dei principi di
democrazia interna e di pari opportunità, sono onorifiche e gratuite. E'
previsto per i soci, se deliberato dal C.D. , il rimborso delle spese
effettivamente sostenute in base all'art. 4 Legge 133/99 es, m. , per la
partecipazione alle competizioni sportive e alle riunioni o stages tecnici. Alle
elezioni, l'elettorato attivo e passivo spetta ai soci con almeno sei mesi di
appartenenza all'Associazione. Coloro, tra i soci maggiorenni, che intendono
rivestire cariche sociali devono presentare formale candidatura entro 10 giorni
prima dello svolgimento delle elezioni, comunicandolo per iscritto al Segretario
Amministrativo. Il Presidente e gli altri membri del C.D. non possono ricoprire
cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito delle discipline
sportive dilettantistiche in cui l'Associazione opera, così come definite dallo
stesso C.D. .
TITOLO 4 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 16
Il patrimonio sociale è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati
o da Enti
c) eventuali fondi di riserva
Art. 17
Il C.D. redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da
sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare
circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il
bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della
associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli
associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta
all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Art. 18
Il Consigliere con funzione di Segretario, redige i verbali delle riunioni, si
incarica delle entrate, della tenuta dei libri, dei verbali e del registro dei
soci, della gestione contabile, provvede alla conservazione del patrimonio
sociale ed alle spese da eseguirsi sul mandato del C.D..
Art. 19
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da eventuali contributi, eredità, donazioni, legati di soci e terzi, persone
fisiche e/o giuridiche;
c) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, dello Stato,
delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti o Istituti pubblici;
d) da prestazioni di servizi convenzionati;
e) da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (quali, per
esempio, sottoscrizioni, raccolte fondi, campagne di sensibilizzazione);
f) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni organizzate o alle quali
si partecipa;
g) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi svolte
in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
h) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.
Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono rimborsabili in nessun
caso ne possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.
Art. 20
L'esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il C.D.
predisporrà i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea dei soci.
L'associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge.
TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall'assemblea
straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi
espressi in Assemblea.
Art. 22
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci
medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione
ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.
Art. 23
La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'associazione è
deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e
validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi
diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione,
di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle
deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte
dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere
presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle
deleghe.
In caso di scioglimento l'associazione si obbliga a devolvere ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità in particolare
a fini sportivi per la parte di patrimonio legata alle attività sportive
dilettantistiche - o a fini di pubblica utilità - , sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso
riferimento allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica
Leggera e allo Statuto dell'ASI e in subordine le norme del Codice Civile in
quanto applicabili.